Regolamento concernente il divieto di fumo

Il presente regolamento è pubblicato in considerazione dell’interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori.

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Il regolamento non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell’ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

Licenza

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Tempi

Il presente regolamento entra in vigore dall’anno scolastico 2025-2026 a partire dal 31.10.2025, a seguito di Delibera del Consiglio di Istituto n. 96/2427 del 31.10.2025.
Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all’evoluzione della normativa “anti-fumo”.

Info

Il presente Regolamento si prefigge di:
a. tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
b. contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all’esposizione al fumo;
c. prevenire l’abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
d. fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
e. far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
f. promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica;
g. rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l’inosservanza delle disposizioni dei minori.

Normativa

Art. 32 della Costituzione italiana
− Legge 11 novembre 1975, n. 584 “divieto di fumare in determinati locali pubblici”
− Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
− Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
− Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
− Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
− Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
− Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica);
− Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;
− Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;
− Legge 18 marzo 2008, n. 75 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”;
− D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “Tutela della salute nelle scuole”
− Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
− Comma 2 – è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie…;
− Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;
− comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’ attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche, CTIC814007.
− nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;
− Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Allegati

Regolamento concernente il divieto di fumo

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